Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 37 Il patrimonio urbanistico

Oggetto

Il patrimonio urbanistico comprende la viabilità storica e ambientale, esistente in tutto o in tracce, nelle sue varie articolazioni geometriche e morfologiche, il sistema dei mulini, le sistemazioni agrarie storiche omogenee di area (terrazzamenti e ciglionamenti, disegno generale dell'impianto agrario, elementi costruiti o vegetazionali continui, ecc.), tessuti storicizzati o consolidati, le aree aperte storicamente integrate ai nuclei storici, i segni del fosso macinante e delle gore e quelli dell'acquino.

I tessuti storicizzati o consolidati sono definiti e normati nel capo I delle norme 2.1.

Le sistemazioni agrarie storiche inerenti l'impianto agrario sono parte integrante delle aree agricole di dettaglio di cui agli articoli da 24 a 31 delle norme 2.1.

La permanenza del patrimonio urbanistico è parte integrante dei segni materiali che la comunità insediata ha lasciato nel tempo e la loro tutela commisurata

Interventi

Gli elementi costituenti il patrimonio urbanistico che ancora persistono in tutto o in parte sono sottoposti a intervento di recupero adeguato al significato, allo stato di conservazione e alla possibilità di riuso attuale.

Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso attuale è quella compatibile con il livello di recupero e di fruizione come documento materiale della cultura del luogo da inserire in possibili circuiti e percorsi culturali.

Modalità di attuazione

L'intervento sui manufatti è diretto.

Esso può essere di spettanza pubblica o privata. In quest'ultimo caso dovrà essere fatto oggetto d'obbligo in occasione di ogni intervento che interessi l'ambito in cui ricadono, in misura proporzionale all'entità delle opere.

Altre prescrizioni

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39