Norme per gli interventi sul patrimonio di interesse storico


Art. 49 Tipologie modulari aggregate su impianto storico

Oggetto

Comprendono i fabbricati di edificazione generalmente posteriore al 1945 avvenuta all'interno del tessuto urbanistico della città storica nel rispetto del disegno modulare della pianificazione originaria della città murata.

Rientrano in questa categoria anche gli edifici di antica edificazione su sedime originario completamente trasformati in tempi recenti.

Pur di recente edificazione e spesso inadeguati nella composizione dei prospetti e nelle finiture, dal punto di vista urbanistico questi fabbricati sono da ritenersi compatibili con il tessuto preesistente.

Per queste tipologie, che comportano ampia tollerabilità per le opere interne, l'obiettivo è quello dell'adeguamento formale dei fronti per ottenere una migliore relazione con il contesto.

Destinazioni d'uso

La sola funzione ammissibile in ogni parte è quella di residenza stabile (A1) con annessi pertinenziali.

Compatibilmente con le destinazioni prescritte per la zona, al piano terra sono ammesse attività commerciali (D1), di artigianato di servizio (D2), pubblici esercizi (D3), attività terziarie-direzionali, piccoli servizi pubblici o di uso pubblico.

Interventi

Gli interventi sono diretti e da attuarsi come da categorie omogenee di edifici. In ogni categoria di intervento sono prescritte opere di adeguamento dell'edificio al contesto. In particolare negli interventi di ristrutturazione edilizia, quando evidenziato dalle prescrizioni di scheda, dovranno essere proposte nuove e più adeguate soluzioni per la geometria dei prospetti e delle aperture e per l'eliminazione dei balconi aggettanti.

Art. 50 Tipologie fronte strada non modulari

Oggetto

Comprendono i fabbricati di edificazione generalmente posteriore al 1945 avvenuta nei lotti inedificati del tessuto urbanistico della città storica senza il rispetto disegno modulare della pianificazione originaria della città murata, ma allineate sul fronte della strada.

Essi si presentano come elementi parzialmente estranei al tessuto urbanistico per la geometria delle proporzioni e la geometria dei prospetti. Pur di recente edificazione e spesso inadeguati nella composizione dei prospetti e nelle finiture, dal punto di vista urbanistico questi fabbricati sono da ritenersi compatibili con il tessuto preesistente.

Per queste tipologie, che comportano ampia tollerabilità per le opere interne, l'obiettivo è quello dell'adeguamento formale dei fronti per ottenere una migliore relazione con il contesto.

Destinazioni d'uso

La sola funzione ammissibile in ogni parte è quella di residenza stabile (A1) e di annessi d'uso pertinenziali.

Interventi

Gli interventi sono diretti e da attuarsi come da categorie omogenee di edifici. In ogni categoria di intervento sono prescritte opere di adeguamento dell'edificio al contesto. In particolare negli interventi di ristrutturazione edilizia, quando evidenziato dalle prescrizioni di scheda, dovranno essere proposte nuove e più adeguate soluzioni per la geometria dei prospetti e delle aperture e per l'eliminazione dei balconi aggettanti.

Su richiesta sottoscritta da tutti i proprietari ricadenti in una stessa unità edilizia, questa,previa variante al regolamento urbanistico con norma disegnata, potrà essere classificata fra quelle del successivo articolo 51.

Art. 51 Tipologie anomale

Oggetto

Comprendono i fabbricati di edificazione posteriore al 1945 avvenuta all'interno del tessuto urbanistico della città storica con regole ad essa assolutamente estranee.

Dal punto di vista urbanistico questi fabbricati sono pertanto da ritenersi incompatibili con il tessuto storico circostante sia dal punto di vista tipologico che formale, tali da danneggiarne la complessiva immagine.

Per queste tipologie l'obiettivo è quello di comprimere le possibilità di intervento sul fabbricato esistente per favorire con adeguato incentivo la sua sostituzione con un altro del tutto o in gran parte nuovo adeguato al contesto.

Destinazioni d'uso

Fino all'attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 37 delle norme 2.1 la sola funzione ammissibile in ogni parte è quella di residenza stabile (A1) e di annessi pertinenziali.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'o stesso articolo 37 delle norme 2.1 le destinazioni d'uso sono quelle in esso previste.

Interventi

Gli interventi sono diretti e devono adeguarsi a quanto prescritto dall'articolo 37 delle norme elaborato 2.1.

Art. 52 Tipologie isolate (B)

Oggetto

Comprendono i fabbricati di edificazione posteriore al 1945 avvenuta all'interno del tessuto urbanistico della città storica in lotti e con tipologie isolate ad essa assolutamente estranee.

Dal punto di vista urbanistico questi fabbricati sono pertanto da ritenersi incompatibili con il tessuto storico circostante sia dal punto di vista tipologico che formale, tali da danneggiarne la complessiva immagine.

Per queste tipologie l'obiettivo è quello di comprimere le possibilità di intervento sul fabbricato esistente per favorire con adeguato incentivo la sua sostituzione con un altro del tutto o in gran parte nuovo adeguato al contesto.

Destinazioni d'uso

Fino all'attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 37 delle norme 2.1 la sola funzione ammissibile in ogni parte è quella di residenza stabile (A1)e di annessi pertinenziali.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'o stesso articolo 37 delle norme 2.1 le destinazioni d'uso sono quelle in esso previste.

Interventi

Gli interventi sono diretti e devono adeguarsi a quanto prescritto dall'articolo 37 delle norme elaborato 2.1.

Ultimo aggiornamento
30/05/2023, 16:39