Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Variante 20- approvazione del 29.03.19 (vigente)
Art. 58 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare
1. In ambiente urbano e vietato l'abbattimento di elementi arborei di specie autoctone aventi tronco con diametro superiore a 30 cm., tranne nei casi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
1 bis. L'Amministrazione comunale autorizza l'abbattimento delle suddette essenze nei seguenti casi:
- - piante malate, danneggiate o giunte a fine del loro ciclo vitale;
- - piante che arrechino danni e/o pericolo per l'incolumita di edifici e manufatti esistenti;
- - progetti generali di risistemazione dell'area e del verde in cui si preveda l'impianto di nuove essenze;
- - realizzazione di nuovi interventi edilizi in cui non sia possibile ne opportuno il loro mantenimento;
2. Nel caso di parere favorevole all'abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare deve essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta; i filari esistenti devono essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, può essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.
3. Sono vietate le potature a"tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree, con l'esclusione delle piante (salici, pioppi ed aceri campestri) che tradizionalmente sono coltivati con questa pratica a fini agricoli.
4. Vale su tutto il territorio del Comune di Colle Val d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.