Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 84 Aree portuali e retroportuali

1. Le aree portuali, comprensive delle espansioni a mare già previste dal vigente Piano Regolatore Portuale (di seguito PRP) e retroportuali, comprendono il complesso delle infrastrutture, delle banchine e degli spazi operativi destinati ai traffici portuali e marittimi; comprendono inoltre aree e immobili di titolarità privata che accolgono attività e funzioni, prevalentemente a carattere commerciale, industriale, logistico, direttamente o indirettamente collegate ai traffici marittimi e portuali.

2. La disciplina degli assetti infrastrutturali, urbanistici-edilizi delle aree di cui al presente articolo, con efficacia conformativa della disciplina dei suoli, è demandata al PRP che individua pertanto le aree e gli immobili di titolarità privata eventualmente da assoggettare a vincolo espropriativo ai sensi della normativa vigente;

3. In attuazione di quanto condiviso tra AdSP e Comune con apposita intesa tra i due Enti, nonché degli obiettivi indicati dal Piano Strutturale per l’UTOE 1, l’assetto infrastrutturale viario e ferroviario, così come individuato negli elaborati del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo, incidente sull’assetto e la mobilità urbana è condizione per la funzionalità degli interventi di riassetto e ampliamento del porto e per il conseguimento di una maggiore integrazione funzionale tra porto e città.

4. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6, nelle more dell’adeguamento del vigente PRP alla nuova perimetrazione dell’ambito portuale individuata dal DPSS, già recepita dal presente Piano Operativo, e della relativa disciplina conformativa del regime dei suoli, alle aree e immobili di titolarità privata ricompresi in detto ambito si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• sono comunque ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, nonchè tutti gli interventi volti a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, al miglioramento e alla bonifica ambientale e alla riduzione del rischio industriale.

  • b) Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Industriale artigianale (I)

• Direzionale e servizi privati (D)

• Commerciale al dettaglio (CD) limitatamente alle sottocategorie CD.4 (somministrazione), impianti per la distribuzione carburanti (CD.7)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

5. Le diposizioni di cui al precedente comma si applicano fino all’adozione, da parte dell’AdSP, del nuovo PRP o dell’adeguamento del vigente PRP ai sensi della normativa vigente.

6. Per gli immobili e le aree ricomprese nell’ambito urbano oggetto del Piano Particolareggiato “Aree portuali limitrofe Porta a Mare si applica la disciplina del suddetto PP nelle more dell’adeguamento del PRP.

7. Nelle more dell’adeguamento del vigente PRP per le aree portuali e retroportuali di cui al presente articolo si applica altresì la disciplina di cui all’art. 172 delle presenti Norme (prescrizioni per le aree a Rilascio di incidente Rilevante).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05