Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 89 Rete delle vie d’acqua navigabili

1. Comprendono il sistema dei fossi e delle vie d’acqua interne, che assolve storicamente alla funzione di ormeggio di natanti di piccole dimensioni (nautica sociale); il sistema dei fossi è altresì riconosciuto dal Piano Operativo come “componente identitaria del patrimonio territoriale” e pertanto soggetto a tutela e conservazione dei caratteri identitari, così come disciplinate al Titolo II delle presenti Norme;

2. Il Piano Operativo, pur confermando la funzione di ormeggio dei natanti, individua necessarie azioni di razionalizzazione e progressiva riduzione degli ormeggi, in ragione del conseguimento di migliori condizioni di sicurezza della navigazione e della valorizzazione del sistema dei fossi a fini turistici e di mobilità cittadina. A tal fine sono consentiti i seguenti interventi:

• allestimento di attracchi e punti di servizio per piccoli battelli

• allestimento di pontili, pedanee e passeggiate lungo i canali

• di riapertura dei canali e delle vie d’acqua tombati, laddove possibile e compatibile con la funzionalità e la mobilità urbana

3. La definizione degli interventi e delle azioni volte alla valorizzazione e riqualificazione del sistema dei fossi, che richiede azioni integrate e sinergiche da parte dei soggetti istituzionalmente competenti (Comune, AdSP, competente Soprintendenza) è demandata alla definizione di un masterplan complessivo, con riferimento a quanto stabilito all’art.4 delle presenti Norme. L’ambito soggetto a masterplan è identificato con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

Quolora il masterplan contenga specifica disciplina di dettaglio relativamente all’abaco delle soluzioni progettuali e degli elementi di arredo /o di servizio per lo svolgimento delle attività nautiche/remiere, potrà assumere efficacia di linea guida di cui al comma 3 del precedente art. 35 (sistema dei fossi).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05