Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 90 Parcheggi pubblici e aree di sosta: generalità e classificazione

1. Comprendono i parcheggi e le aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, le attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili e servizi a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, interscambio modale, noleggio, velostazioni, spazi e attività di car sharing, corrispondenti alla dotazione di standard urbanistici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DM 1444/1968.

2. Il PO distingue, con specifica simbologia grafica, le seguenti tipologie di parcheggio e aree di sosta, distinguendo tra le dotazioni esistenti e di nuova previsione, in ragione delle prevalenti funzioni e prestazioni a cui assolvono:

• Cerniere di mobilità/parcheggi scambiatori (P1)

• Aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (P2)

3. Le cerniere di mobilità, o parcheggi scambiatori (P1) individuati dal PO, sulla base delle indicazioni del PUMS, assolvono a funzioni di scambio modale per l'alleggerimento del traffico urbano; si configurano pertanto come aree attrezzate per la sosta delle auto, collegate alla rete del trasporto pubblico locale (TPL) e alla rete delle piste ciclabili, dotate di servizi accessori, quali piccole attività commerciali di servizio, servizi igienici, strutture ombreggianti, lockers per consegne corrieri, bike-sharing, ecc., e sono localizzati nei tre quadranti strategici della città, ovvero:

• cerniera di mobilità nord, presso la Stazione S. Marco (disciplinata nell’ambito della scheda norma ATR_03)

• cerniera di mobilità est di Via Masi, da realizzare mediante il potenziamento del parcheggio scambiatore esistente

• cerniera di mobilità sud presso Via della Libertà- Barriera Roma, da realizzare mediante il potenziamento e riorganizzazione del parcheggio scambiatore già esistente.

4. I parcheggi e le aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (P2), sono localizzati nel sistema urbano e finalizzati ad assorbire la domanda di sosta, diffusa e/o localizzata, generata dalle attività e dalla residenza insediata nel tessuto urbano nonchè delle principali attività pubbliche/di interesse pubblico esistenti o di nuova previsione.

5. I parcheggi e aree di sosta possono essere realizzati in strutture edificate (parcheggi in struttura), a raso, interrate, o lungo strada. Al fine di contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano e delle prestazioni ecosistemiche la realizzazione dei nuovi parcheggi e la riqualificazione dei parcheggi esistenti si attiene alle seguenti prescrizioni:

Parcheggi a raso:

• devono essere previste zone d'ombra tale da garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del parcheggio, individuando uno stallo inerbito ed alberato ogni 5 stalli dedicati alla sosta, oltre ad aiuole inerbite e alberate ai bordi e centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt. All’interno dell’area destinata alle alberature non possono prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi, che devono essere collocati in altra sede opportuna;

• per parcheggi di ridotte dimensioni (inferiore a 150 mq), ove sia dimostrato di non poter attuare le misure di cui ai precedente alinea, si può procedere alla realizzazione di una superficie alberata pari a quella dell’intero parcheggio nelle immediate adiacenze e comunque non oltre un raggio di 50 mt;

Parcheggi a raso lungo strada:

• nelle aree destinate alla sosta delle auto (in linea, a spina e ortogonali alla carreggiata) dovrà essere garantita la continuità dell’ombreggiatura prevedendo la piantumazione di alberature poste a distanza adeguata alla grandezza della specie. Le alberature lungo strada dovranno essere previste in aiuole inerbite lungo strada o ad interruzione degli stalli e la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt, con cordoli di altezza dal piano stradale tale da impedire lo scavalcamento degli automezzi. All’interno dell’area destinata alle alberature non potranno prevedersi impianti di illuminazione, segnaletica stradale e sottoservizi, che saranno collocati in sede opportuna.

Parcheggi multipiano o misti:

• possono essere realizzati con spazi coperti o parzialmente coperti su più livelli o su pilots, inseriti in edifici esistenti e di nuova costruzione. Ove non espressamente vietati dalla presenti Norme possono realizzarsi strutture metalliche o in muratura aventi un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui;

• per strutture di nuova realizzazione, le coperture devono avere uno spessore tale da garantire la messa a dimora di arbusti e alberi, le schermature laterali sono da realizzarsi con pannelli grigliati per consentire l’areazione, alternando a pareti verdi verticali.

• nel caso il parcheggio multipiano sia realizzato all’interno di edifici esistenti, ove sia dimostrata l’impossibilità a realizzare coperture verdi di cui al precedente periodo, ovvero mediante esoscheletro, dovranno essere utilizzati materiali con elevati valori di riflettanza (albedo) ed emissività termica.

6. I parcheggi e le aree di sosta devono prevedere:

  • a) accessi e percorsi veicolari interni distinti dagli accessi e percorsi pedonali e ciclabili, fatta eccezione per le aree di sosta lungo strada
  • b) colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno
  • c) appositi stalli per la sosta dei motocicli
  • d) sistema di raccolta delle acque piovane.

7. È sempre consentita la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, oltre alle dotazioni di servizi accessori;

8. È comunque consentito riservare posti per la sosta camper a fini turistici come specificato al successivo art. 91.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05