Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 92 Aree per sedi stradali, fasce di rispetto e corridoi infrastrutturali

1. Le aree destinate alle sedi stradali esistenti e di progetto, comprensive degli spazi accessori quali spartitraffico, verde stradale, rotatorie, fasce di pertinenza e scarpate, sono individuate nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e adeguamento dei tracciati stradali, e relativi spazi accessori, sono riservati al Comune e agli Enti istituzionalmente competenti, e sono comunque ammissibili senza che ciò comporti variante al presente PO, purché non si comprometta la conservazione e la tutela delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II.

3. Negli interventi di realizzazione di nuova viabilità pubblica o di uso pubblico, o negli interventi di adeguamento della viabilità esistente, si dovranno assicurare fasce esterne parallele alla carreggiata stradale per l’alloggiamento dei sottoservizi a rete, salvo dimostrata impossibilità tecnica. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza stradale, gli spazi accessori devono essere dotati di alberature e/o arbusteti e/o erbacee ad alta densità in parte perenni tali da garantire continuità vegetale in tutte le stagioni, al fine di contribuire alla integrazione della rete ecologica territoriale, migliorare il microclima urbano, contrastare l’inquinamento acustico e atmosferico, migliorare la percezione visiva e compositiva delle infrastrutture nel contesto urbano e/o rurale di riferimento.

4. I parametri e le caratteristiche tecniche e prestazionali per la definizione degli interventi di adeguamento della viabilità esistente e/o della nuova viabilità di progetto sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini

5. Il PO riporta con valore ricognitivo nell’elaborato QC.05, la classificazione della viabilità esistente e le relative fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dalla suddetta normativa. Il Comune può in ogni tempo procedere alla revisione della suddetta classificazione, ai sensi del Codice del Strada, mediante specifica deliberazione, senza che ciò comporti variante al presente PO.

6. Quando non siano definite le sedi della nuova viabilità di previsione gli elaborati grafici del presente PO individuano i corridoi infrastrutturali che si sovrappongono alle zone destinate ai vari usi previsti. In essi è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali sulla base di specifici progetti esecutivi di opera pubblica che ne stabiliranno la configurazione ed i tracciati definitivi. Nei corridoi, in attesa dei progetti esecutivi di cui sopra, sono vietate nuove costruzioni e le opere che possono ostacolare la progettazione e l’esecuzione delle opere infrastrutturali.

Per le costruzioni e gli edifici esistenti che ricadono entro i corridoi infrastrutturali, sono ammesse le manutenzioni ordinaria (MO) e straordinaria (MS), la ristrutturazione edilizia conservativa (REC), gli interventi imposti da motivi di sicurezza, igienico-sanitari e di miglioramento e/o bonifica ambientale. È altresì ammessa, laddove consentita dalle presenti Norme in riferimento alla disciplina del territorio urbanizzato di cui al Titolo VI e del territorio rurale di cui Titolo VII, la realizzazione di manufatti leggeri di facile rimozione, di reti tecnologiche, nonché di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Le aree incluse nei corridoi, non occupate da edifici, potranno essere utilizzate in conformità alla Disciplina delle funzioni contenute nelle presenti Norme, a condizione che ciò non determini ostacolo alla progettazione o alla esecuzione delle opere infrastrutturali.

Una volta definiti ed approvati dalle autorità pubbliche competenti i progetti delle opere infrastrutturali, a queste ultime si applicheranno le norme relative alle fasce di rispetto ai fini della sicurezza previste dalla specifica legislazione di settore.

Le aree ricomprese nei corridoi infrastrutturali individuati negli elaborati del presente PO ed eventualmente non interessate dalle fasce di rispetto di cui sopra, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d’uso e alla disciplina degli insediamenti e delle aree in cui ricadono, una volta approvati definitivamente i progetti delle opere.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05