Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 94 Impianti per la distribuzione carburanti (Ic)

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti, ed altre attività e servizi funzionali alla mobilità quali gli autolavaggi, sono individuati con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, e relativi servizi accessori così come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente, in aree diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di PO, è ammessa nel rispetto dei criteri localizzativi di seguito indicati, che dovranno essere puntualmente verificati in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018:

• relazione funzionale con le principali direttrici viarie (esistenti o di futura realizzazione) che, per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell’intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale;

• compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare;

• assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito;

• compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie

• compatibilità generale con la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II delle presenti Norme;

3. Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio, ai sensi per gli effetti del D.Lgs 32/1998, nei seguenti casi:

• Aree a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004;

• Aree a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004;

• Aree ricomprese nelle zone omogenee “A” di cui al DM 1444/68, elencate al precedente art. 47;

• Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata e molto elevata, come indicate dalle apposite indagini del PS vigente così come indicate all’art.3 comma 4 delle presenti norme e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (PAI e PGRA);

• viabilità extra urbana di collegamento al sistema collinare/riserva dei Monti Livornesi ovvero: Via della Valle Benedetta/Strada Provinciale SP 5, SP 4., Via di Popogna /Strada Provinciale SP 8;

4. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della LR 62/2018 e più in dettaglio nel Regolamento di cui al DPGR n. 23R/2020.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05