Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 95 Infrastrutture ferroviarie (If)

1. Le aree ferroviarie sono individuate con apposita campitura nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, sono destinate ad attrezzature ferroviarie e comprendono gli ambiti riguardanti gli impianti fissi delle linee, i servizi, le attrezzature delle fermate (esistenti e di progetto) e delle stazioni, i relativi allacciamenti ai pubblici servizi ed alla rete delle urbanizzazioni.

2. Le fasce di rispetto ferroviario, rappresentate a titolo ricognitivo nella tavola QC.05, sono stabilite dalla normativa vigente in materia e ad esse si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dalla suddetta normativa.

3. Nelle aree e negli immobili oggetto del presente articolo, fatte salve le specifiche disposizioni per gli edifici di valore storico architettonico e testimoniale per i quali si applica la disciplina di cui all’art. 34 delle presenti Norme, sono consentiti tutti gli interventi funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti e infrastrutture ferroviarie nonché i servizi alla persona e complementari alla mobilità ferroviaria; sono considerate attività di servizio complementari e di supporto, a titolo indicativo e non esaustivo: commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (CD.3), attività di somministrazione alimenti e bevande (CD.4),servizi alla persona (I.11) , sportelli bancari (D.1), servizi di ospitalità temporanea (D.7).

4. Nelle aree ferroviarie, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, possono essere definiti progetti di riqualificazione che prevedano anche aree di parcheggio, aree a verde e eventuali ulteriori attrezzature di interesse pubblico.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05