Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 96 Piazze e aree pedonali

1. Le piazze e le aree pedonali sono spazi aperti, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi confluiscono.

2. il PO riconosce le piazze e alle aree pedonali la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico. Costituiscono pertanto elementi di invarianza, e quindi soggetti a tutela nella consistenza materiale, simbolica, giuridica e sociale:

  • a) la proprietà pubblica o l’uso pubblico riconosciuto mediante atti giuridicamente vincolanti
  • b) l’utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali e di spettacolo, sociali, religiose, ecc.
  • c) le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Il Piano individua porzioni di viabilità antistante edifici pubblici o ad uso pubblico identificandole come piazze, pertanto in tali aree devono essere garantire riconoscibilità materica e formale, abbattimento delle barriere architettoniche, dotazione di impianti e controllo della viabilità carrabile.

4. Le piazze oggetto di riqualificazione ovvero di nuova realizzazione devono contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di filare/i e/o gruppi di alberature, oltre ad aree inerbite.

5. Ai fini di favorire un uso diversificato e continuo durante l’arco dell’anno gli spazi devono essere dotati di strutture fisse che consentano ombreggiatura e riparo dalle intemperie.

6. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l’uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte fasce di utenza.

7. Impianti e relativi sottoservizi, oltre a perseguire il contenimento energetico, dovranno essere facilmente accessibili per le manutenzioni, e posti a distanza superiore ai 2 mt dagli apparati radicali della vegetazione presente o di progetto.

8. Nelle piazze e spazi pedonali è sempre ammissibile la realizzazione di chioschi, edicole e simili la cui localizzazione, dimensioni e caratterizzazione architettonica dovrà essere coordinata e integrata con i caratteri storici-compositivi-ambientali e con la progettazione degli spazi pubblici interessati, da definire nell’ambito del progetto dell’opera pubblica o dello specifico regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

9. Per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree di cui al presente articolo, quali “baracchine” e chioschi, sono consentiti tutti gli interventi edilizi, fatto salvo quanto stabilito al Titolo II delle presenti Norme per gli edifici manufatti di valore storico architettonico di cui all’art.34. Eventuali strutture ombreggianti e/spazi coperti per la somministrazione all’aperto sono definiti e disciplinati, nelle dimensioni e nelle caratteristiche tipologiche e materiche, nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale.

10. Le funzioni insediabili nei chioschi e baracchine esistenti e/o di nuova realizzazione sono, di norma: la somministrazione di alimenti e bevande (CD.4), la vendita al dettaglio di prodotti del tabacco di altri generi di monopolio (CD.11); eventuali ulteriori funzioni insediabili sono definite nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05