Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 8 Piano di protezione civile

1. Il vigente “Piano comunale di protezione civile”, ai sensi della vigente normativa regionale, costituisce parte integrante del Piano Operativo; gli aggiornamenti del Piano costituiscono variante automatica del Piano Operativo.

2. Le aree di emergenza del “Piano comunale di protezione civile” sono individuate con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e assolvono alle seguenti funzioni, così come disciplinate dal suddetto Piano: aree di attesa e assistenza per la popolazione, aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, vie di allontanamento per il rischio di maremoto, zone di atterraggio in emergenza (ZAE), aree per gli insediamenti provvisori e semipermanenti, infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza.

3. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

4. Salvo diverse disposizioni del Piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività e funzioni consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

  • a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • b) realizzazione di nuove consistenze edilizie;
  • c) depositi di merci e materiali a cielo aperto;
  • d) altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente “Piano comunale di protezione civile”.

Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico, nonché per la fruizione e riqualificazione delle attrezzature e dotazioni pubbliche. Al fine di verificare la compatibilità degli interventi su dette aree con le finalità del Piano di Protezione civile, i progetti di opera pubblica e/o i progetti edilizi proposti dai soggetti privati, sono sottoposti alla preventiva valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale.

5. Negli interventi di riqualificazione o riorganizzazione degli spazi pubblici che interessano aree di emergenza della Protezione civile devono essere previsti e allestiti gli apprestamenti necessari ad assicurarne la funzionalità per i fini stabiliti dal piano di cui al comma 1, previa valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale.

6. Qualora la realizzazione di nuove attrezzature e dotazioni di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, non risulti compatibile con la funzionalità delle aree di emergenza della protezione civile si dovranno individuare aree alternative, aventi le medesime caratteristiche e requisiti di funzionalità, previa valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale. Dette aree alternative dovranno essere realizzate e rese operative prima dell’avvio del cantiere delle nuove opere e attrezzature pubbliche.

7. In qualunque momento, per le necessità derivanti da situazioni che richiedono l’intervento della Protezione Civile, può essere allestita qualunque tipo di struttura, servizio o altra sistemazione degli edifici e dei luoghi funzionale alle attività della Protezione Civile medesima.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05