Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 98 Disciplina degli insediamenti esistenti: disposizioni generali

1. Per gli edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato, l’interessato, in sede di progettazione edilizia, puù comprovare con idonea documentazione che l’immobile successivamente al 1954 è stato oggetto di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia. Ove i competenti Uffici dell’Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti sull’immobile gli interventi ammessi per l’edificato di recente formazione.

2. Ai fini della determinazione dell’altezza massima consentita non rilevano gli incrementi eventualmente necessari per la messa in sicurezza idraulica né per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

3. Sulle consistenze edilizie che presentano destinazione d'uso in atto, così come definita all’art.18 delle presenti norme, in contrasto con le funzioni ammesse dal presente piano in relazione allo specifico tessuto, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 20 delle presenti Norme.

4. Per gli edifici ed i manufatti identificati quali “componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa, identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, sono consentiti gli interventi edilizi disciplinati Titolo II , Capo I delle presenti Norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05