Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 9 Piano di utilizzo degli arenili (PUA)
1. Le diposizioni del Piano Operativo di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, supportate e corredate dalle ricognizioni contenute nei Dossier QCD.A2.1 “Ricognizione del sistema costiero:Stabilimenti balneari e approdi”, e QCD.A2.2 “Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno”, parte integrante del Quadro conoscitivo del Piano, sostanziano la disciplina generale del Piano di Utilizzo degli Arenili di cui alla normativa regionale e nazionale vigente, con riferimento:
• agli interventi e alle funzioni ammissibili per le aree e gli immobili identificati dal Piano come stabilimenti balneari e servizi alla balneazione, identificate con apposito segno grafico negli elaborati grafici del piano e disciplinate al successivo art. 117, indifferentemente insistenti su aree del demanio marittimo, comunale o su aree di proprietà privata.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale implementare e dettagliare la disciplina del PUA contenuta nel Piano Operativo con riferimento a specifiche porzioni della fascia costiera approvando PUA di dettaglio con valenza di piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata;
3. I PUA di dettaglio potranno disciplinare più puntualmente, in conformità alle previsioni del Piano Operativo nonché alla disciplina delle Invarianti del Piano Strutturale e di quella di cui al Titolo II delle presenti Norme:
• il regime di utilizzo degli arenili
• la localizzazione di dotazioni di servizio alla balneazione e di supporto alle attività sportive/motorie connesse alla fruizione della costa e del mare, a carattere stagionale;
• la localizzazione di postazioni di sicurezza e sorveglianza della balneazione in attuazione del Piano di Salvamento a mare;
• le porzioni/localizzazioni di arenili potenzialmente assegnabili in regime di concessione demaniale per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e/o allo svolgimento delle attività sportive/motorie e ludiche.