Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 114 Tessuti a piattaforme produttive-artigianali a media-alta densità (TP3)

1. I tessuti a piattaforme produttive-artigianali a media-alta densità, pianificati e non, sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suoli e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• RC max 55 %, in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;

• Altezza massima consentita: 25 mt;

• miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (ovvero incremento di almeno di due classi energetiche)

• depavimentazione delle superfici a parcheggio;

• S sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• incremento max della SE esistente: 40%

• RC 55% max in riferimento alla superficie fondiaria di intervento

• Altezza massima consentita: 25 mt;

• l’intervento deve condurre alla realizzazione di edifici con alte prestazioni energetiche (ovvero incremento almeno di due classi energetiche), migliorare il contesto ambientale circostante tramite integrazione di componenti verdi e permeabili contribuendo alla mitigazione delle isole di calore, nel rispetto di seguenti criteri:

• Superficie permeabile minima del lotto fondiario: 30%

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, senza mutamento della destinazione d’uso.

• NE esclusivamente per edifici con destinazione industriale-artigianale e commerciale all’ingrosso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• lotto di superficie fondiaria minima pari a 2.000 mq.

• RC max 55% in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;

• Altezza massima consentita: 25 mt;

• l’intervento deve condurre alla realizzazione di edifici con alte prestazioni energetiche anche tramite integrazione con impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, migliorare il contesto ambientale circostante tramite integrazione di componenti verdi e permeabili contribuendo alla mitigazione delle isole di calore, nel rispetto di seguenti criteri:

• Superficie permeabile minima del lotto fondiario: 30%

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• IP2: è ammessa la realizzazione di tettoie e altre strutture coperte a servizio delle attività insediate nel rispetto del RC max del 55%

• Per gli attività produttive esistenti riconducibili alle sotto categorie funzionali non ammesse nei tessuti di cui al presente articolo (I.5, I.6, I.8, I.9), così come disciplinato al successivo comma 3, si applica la disciplina di cui all’art. 20 delle presenti Norme (Attività e utilizzazioni in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo).

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenziale (R)

• Commerciale (C) fatta eccezione per attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4) e per esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5);

• (I.5) piazzali e depositi di materiali, (I.6) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, stoccaggio, stoccaggio, trattamento di materiali e rifiuti; (I.8) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione prodotti lapidei; (I.9) lavorazione delle terre e dei minerali;

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05