Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 121 Lotti di completamento (LC)
1. Le aree interessate da lotti di completamento sono individuate con sigla alfanumerica (LC-XX) negli elaborati cartografici relativi alla “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. Si tratta di aree collocate all'interno dei tessuti insediativi prevalentemente residenziali, così come definiti dalle presenti Norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in ambiti già edificati e dotati di urbanizzazioni, per le quali il PO individua interventi edilizi di carattere puntuale, prevalentemente per funzioni residenziali o per funzioni compatibili con la residenza,
2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche:
• insistenza all’interno del perimetro di territorio urbanizzato;
• situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO;
• situazione di interclusione tra lotti.
3. La disciplina riferita ai Lotti di Completamento è definita nel dettaglio da apposite schede normative contenute nell’Allegato alle presenti Norme “Lotti di completamento-schede normative” di cui all’elaborato QPN.01.C. In ciascuna scheda sono indicati:
• il dimensionamento e le destinazioni d’uso previste
• le eventuali disposizioni di dettaglio da osservare per la realizzazione dell’intervento
• le condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica
• la disciplina degli immobili e delle aree comprese nel lotto di completamento ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti.
4. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto, eventualmente preceduto da convenzione laddove puntualmente indicato nella relativa scheda normativa.
5. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11 della L.R. 65/2014 e pertanto, in difetto di rilascio del titolo edilizio entro il termine di validità quinquennale della previsione si applicano le disposizioni di cui all’art. 170 delle presenti Norme (aree non pianificate).