Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 122 Verde privato naturale e di connettività ecologica, orti e spazi residuali
1. Comprendono aree, di titolarità privata, prevalentemente inedificate e/o intercluse connotate dalla presenza di vegetazione spontanea, in parte corrispondenti ad aree che il Piano del Verde individua come Verde naturaliforme (VN), e/o dalla presenza di aree agricole e ortive intercluse o collocate ai margini dei tessuti urbani.
2. Tali aree concorrono alle prestazioni e al miglioramento dell’ecosistema urbano configurandosi come componente dell’infrastruttura verde urbana, così come definita e disciplinata al Capo IV del Titolo V. Il Piano Operativo prevede pertanto la conservazione degli assetti inedificati e il contestuale mantenimento degli spazi aperti al fine di assicurare la tutela del gradiente verde urbano.
3. Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi qualificativi delle componenti identitarie del patrimonio territoriale eventualmente presenti, deve conservarne il ruolo di complementarità ambientale e funzionale agli insediamenti urbani e favorire, per quanto possibile, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- - conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al fine di arricchire la dotazione di verde urbano, contribuendo all’eliminazione di specie infestanti aliene, in accordo con le indicazioni del Piano del Verde;
- - mantenimento dell'assetto morfologico esistente e conservazione della copertura vegetale dei suoli, ove presente;
- - adeguata integrazione paesaggistica degli interventi ammessi;
- - riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica delle parti in condizioni di degrado.
4. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute ai Titoli II e IV delle presenti Norme, nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:
- - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.)
- - attività ricreative, sportive, culturali e di somministrazione all’aperto non comportanti impermeabilizzazione del suolo;
- - spazi di parcheggio ad uso privato con fondo permeabile da realizzare con le caratteristiche del parcheggio verde di cui all’art.80 delle presenti Norme.
- - attività agricole, aziendali o amatoriali.
- - mercati e vendita di prodotti agricoli.
5. Nelle aree di cui trattasi non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per:
• installazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili non comportanti creazione di superficie coperta (SC)
• piccoli manufatti in legno, di superficie coperta (SC) max di 20 mq. funzionali allo svolgimento delle attività consentite
• camminamenti e pedane in tavolato ligneo o altro materiale ecocompatibile;
6. E’ consentita la realizzazione di recinzioni e sistemazioni a verde (compresi spazi pavimentati, nella misura strettamente necessaria per le forme di utilizzazione consentite) a condizione che l’intervento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
7. Il progetto degli interventi comportanti realizzazione di nuovi manufatti e recinzioni - nei limiti sopra specificati - ovvero di impianti di vegetazione arborea, è corredato da uno studio di inserimento paesaggistico esteso all’intera area disciplinata dal presente articolo, volto a garantire un’adeguata integrazione degli interventi nelle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico di riferimento, anche mediante la previsione di adeguate opere di mitigazione degli eventuali spazi destinati a parcheggio privato.
8. Per gli edifici eventualmente presenti sono ammessi i seguenti interventi:
• MO manutenzione ordinaria
• MS manutenzione straordinaria
• RRC restauro e risanamento conservativo
• REC ristrutturazione edilizia conservativa
• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele