Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 123 Attività ortoflorovivaistiche

1. Comprendono aree utilizzate per attività ortoflorovivaistiche, esercitate a titolo professionale, o potenzialmente vocate per tali finalità.

2. In tali aree è consentita la realizzazione di serre, temporanee, stagionali, permanenti o semi-permanenti nel rispetto delle prescrizioni stabilite al comma 3 all’art.145 (serre fisse stagionali per attività ortoflorovivaistiche nel territorio rurale).

3. Per gli edifici eventualmente presenti nell’area sono ammessi i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente;

• S sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 20% della SC esistente;

• Incremento fino al 30% della SE esistente;

• NE nuova edificazione entro il limite di mq. 100 SE

• Altezza massima consentita per tutti gli interventi: 4 mt.;

• gli interventi di sostituzione (S), nuova edificazione (NE) e la realizzazione di nuove serre permanenti sono subordinati alla depavimentazione delle aree a parcheggio esistenti e all’incremento delle dotazioni di verde (consistenze arboree ed arbustive).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05