Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 124 Criteri e prescrizioni generali per il patrimonio insediativo e gli interventi edilizi

1. Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione o recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale dovranno essere attuati nel rispetto dei seguenti principi e criteri progettuali, fatte salve ulteriori indicazioni o prescrizioni stabilite dalle presenti norme in riferimento alle singole sottozone agricole o a specifiche tipologie di intervento. A tal fine, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi i relativi progetti dovranno essere corredati di elaborati idonei a dimostrare la rispondenza ai requisiti e criteri progettuali di cui al presente Capo.

2. Criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi edifici e per interventi sul patrimonio edilizio esistente:

• la localizzazione dei nuovi edifici e manufatti, ove consentita ed alle condizioni del presente stabilite dalle presenti Norme, deve perseguire la migliore integrazione paesaggistica in relazione alla morfologia dei luoghi, all’assetto idrogeologico, alla viabilità rurale esistente, evitando soluzioni progettuali che interferiscano con la visuale dalle viabilità e dai percorsi pubblici (esistenti e di progetto); si dovrà rispettare la morfologia del terreno per non alterare il rapporto edificio/terreno, conservare le opere agrarie e rispettare la trama insediativa consolidata;

• I nuovi edifici dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza e comunque in prossimità agli edifici esistenti in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico, sempre che ciò non alteri il valore storico testimoniale dei fabbricati esistenti, o quello percettivo derivante dal loro rapporto con il paesaggio circostante e con altre opere agrarie o spazi rurali organizzati eventualmente esistenti; sono fatte salve soluzioni diverse per comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali;

• i nuovi edifici devono essere ubicati in modo da lasciare significativi coni di visuale libera del paesaggio ove vi siano valori panoramici da conservare;

• I nuovi interventi di trasformazione e le ristrutturazioni a fini abitativi dovranno essere conformati a principi di sostenibilità ambientale e corretto uso delle risorse. A tal fine si dovrà privilegiare:

- l’adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponbilità solare e del minimo ombreggiamento dell’edificio privilegiando volumi compatti e prevedendo l’orientamento dell’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una tolleranza di 30 gradi);

- una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico preferendo ampie superfici vetrate verso SUD o SUDOVEST progettate con elementi o schermature che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le superfici vetrate dovranno invece tendere al rapporto minimo di legge;

- la realizzazione di serre solari vetrate, non riscaldate e non destinate alla permanenza continuativa di persone, disposte verso SUD, con funzione di captazione solare passiva; le serre solari devono essere apribili ed ombreggiabili (quindi dotate di opportune schermature mobili e rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo;

- la messa a dimora di essenze arboree, di tipo autoctono, per ottenere il raffrescamento dalla radiazione solare estiva e la schermatura dai venti prevalenti invernali;

- il recupero delle acque meteoriche riutilizzabili attraverso la raccolta in apposite cisterne interrate.

3. Materiali e stile edilizio-architettonico:

• Le nuove costruzioni devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche che permettano di mantenere la percezione del paesaggio rurale e collinare, costituito da consolidate relazioni fra territorio non edificato e forme, colori e materiali delle edificazioni tradizionali. La tipologia, i materiali e le cromie dovranno integrarsi con le caratteristiche specifiche del luogo.

• E’ vietato l’uso del cemento a vista;

• Sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica.

• Sono privilegiate forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all’interno delle pareti perimetrali degli edifici.

• Sono da preferirsi infissi in legno o in ferro, in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetto alla categoria d’intervento del restauro (c). Sono comunque ammessi materiali diversi se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato.

• Per le coperture è prescritto l’impiego del laterizio, se coerente con i caratteri tipologici ed architettonici originari del fabbricato (esistente o di nuova realizzazione); non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca. Sono invece ammesse soluzioni e materiali diversi per le coperture se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato. Per i pluviali è prescritto l’utilizzo del rame.

• Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità, purché sappiano integrarsi nel contesto quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza e a capacità di dialogo con i caratteri paesaggistici.

• Per gli annessi agricoli sono privilegiati materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, fatte salve specifiche esigenze di ordine agricolo produttivo.

4. Gli interventi nel territorio rurale, devono rispettare le disposizioni del Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale), del Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio), nonché le specifiche prescrizioni indicate al Capo V e al Capo VI del presente Titolo. Per i beni soggetti a tutela paesaggistica si applica altresì la Disciplina di cui all’Appendice delle presenti Norme (Disciplina beni paesaggistici).

5. Per gli immobili identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” quali edifici e manufatti di valore storico architettonico testimoniale sono consentiti gli interventi disciplinati al Titolo II delle Presenti Norme contenente particolari prescrizioni di tutela.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05