Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 128 Piscine private ad uso collettivo ed impianti sportivi a cura di imprenditori agricoli
1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione delle seguenti opere da parte dell’imprenditore agricolo a corredo delle attività connesse alla conduzione agricola:
- a) piscine private ad uso collettivo
- b) campi da tennis
- c) campi da calcetto
- d) maneggi
- e) altre opere finalizzate all’esercizio di attività sportive e ricreative a servizio delle attività connesse.
2. L’installazione delle opere di cui al comma 1 deve avvenire:
• nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di attività connesse alla conduzione agricola
• entro i limiti di una dotazione per ciascuna tipologia indicata al precedente comma 1
• ad esclusione dei maneggi, devono essere realizzate esclusivamente nelle aree circostanti ai fabbricati collegati
• nel rispetto dei criteri e prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo precedente.