Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 128 Piscine private ad uso collettivo ed impianti sportivi a cura di imprenditori agricoli

1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione delle seguenti opere da parte dell’imprenditore agricolo a corredo delle attività connesse alla conduzione agricola:

  • a) piscine private ad uso collettivo
  • b) campi da tennis
  • c) campi da calcetto
  • d) maneggi
  • e) altre opere finalizzate all’esercizio di attività sportive e ricreative a servizio delle attività connesse.

2. L’installazione delle opere di cui al comma 1 deve avvenire:

• nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di attività connesse alla conduzione agricola

• entro i limiti di una dotazione per ciascuna tipologia indicata al precedente comma 1

• ad esclusione dei maneggi, devono essere realizzate esclusivamente nelle aree circostanti ai fabbricati collegati

• nel rispetto dei criteri e prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo precedente.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05