Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 130 Recinzione di terreni

1. Fatta salva la disciplina di cui alla L.R. 3/1994, le recinzioni dei terreni agricoli sono consentite, con le modalità indicate dal Regolamento Edilizio Comunale, esclusivamente per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici, delle colture o degli allevamenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• non è consentito interdire, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. n. 17/1998 e del Club Alpino Italiano (CAI). Inoltre, in prossimità della rete sentieristca, le recinzioni non devono impedire le principali visuali panoramiche;

• le recinzioni non devono ostacolare il mantenimento dell’accessibilità pedonale alla viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio, né introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo e formale;

• per i soggetti diversi dall’imprenditore agricolo la dimensione massima della superficie oggetto di recinzione è fissata in 3000 mq e comunque entro il limite del 50% della superficie in proprietà.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05