Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 131 Disposizioni per i frazionamenti fondiari

1. Al fine di salvaguardare gli usi agricolo-produttivi e con essi i presidi per la tutela paesaggistica dei luoghi, in tutto il territorio rurale non sono consentiti i frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle catastali inferiori a 10.000 mq.

Fanno eccezione al divieto di frazionamento, oltre alle operazioni effettuate mediante approvazione di programma aziendale, le seguenti casistiche:

  • a) le operazioni di ricomposizione fondiaria aventi lo scopo di incrementare la base produttiva di aziende agricole, esistenti o di nuova costituzione, tali da portare alla costituzione di un fondo agricolo di estensione uguale o superiore a 10.000 mq.;
  • b) le operazioni di rettifica o aggiustamento di confini così come definiti dalla normativa vigente;
  • c) i frazionamenti necessari per delimitare le aree di pertinenza dei fabbricati rurali da iscrivere al catasto fabbricati;
  • d) di frazionamenti che si rendono necessari per realizzare opere ed interventi di interesse pubblico e conseguenti all’attivazione di procedure espropriative;
  • e) i frazionamenti conseguenti ad interventi di mutamento della destinazione d’uso approvati con programma aziendale;
  • f) i frazionamenti conseguenti a sentenze esecutive dell’autorità giudiziaria
  • g) i frazionamenti necessari l’individuazione di aree di sedime da acquisire al patrimonio comunale a seguito di procedure repressive di abusivismo edilizio;
  • h) i frazionamenti derivanti da contratti agrari, estinzione di enfiteusi o servitù prediali, cessazione dell’attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.
Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05