Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 133 Pozze di abbeverata e cisterne per l'accumulo di acqua

1. Sono consenti gli interventi di recupero delle pozze di abbeverata e delle raccolte d’acqua, per favorirne la colonizzazione da parte di anfibi e di altre specie animali e vegetali mediante l'approfondimento e/o l'impermeabilizzazione della pozza, il rinverdimento delle sponde artificiali, la recinzione del bacino di raccolta secondo le specifiche di cui al precedente art.130 la realizzazione di derivazioni con abbeveratoio a valle, ovvero ulteriori opere da adattare ai casi specifici.

2. E' inoltre consentita la realizzazione di nuovi punti di abbeverata o di nuove raccolte d'acqua, anche impermeabilizzate, a fini irriguo, antincendio, zootecnico, così come di seguito descritto: i punti devono essere provvisti di un’area di raccolta dell’acqua recintata secondo le specifiche di cui al precedente art. 130 con sponde accessibili agli anfibi, eventualmente collegata tramite uno sforo a un abbeveratoio posto a valle ed esterno al recinto. L'impermeabilizzazione dovrà eseguirsi preferibilmente mediante impiego di argilla. Nel caso di impermeabilizzazione con teli plastici è previsto l'obbligo di posa di una rete sintetica superficiale per consentire l'uscita degli anfibi.

3. Nei fondi agricoli è ammessa la realizzazione di recipienti per l'accumulo di acqua piovana, ovvero di cisterne interrate o a vista, anche in muratura, per il recupero ed il convogliamento delle acque piovane ad uso agricolo, anche amatoriale e/o zootecnico, nonché le opere di convoglio delle acque stesse. Dette strutture, qualora realizzate fuori terra, dovranno avere finiture in materiali tradizionali.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05