Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 134 Deposti a cielo aperto

1. Fatte salve le esigenze dell’azienda agricola per lo svolgimento dell'attività d’impresa, in tutto il territorio rurale non è consentito l’accumulo di materiali in depositi a cielo aperto, anche non comportanti la realizzazione di manufatti.

2. Le diposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli insediamenti produttivi-artigianali (TRp) in territorio rurale, così come identificati negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, di cui all’art. 164 delle presenti Norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05