Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 135 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale

1. I manufatti di cui all’art. 70 della L.R. 65/2014 sono consentiti nell’intero territorio rurale ad eccezione delle seguenti aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale:

• corridoi fluviali, ripariali e aree umide di cui all’art. 40 (Capo II del Titolo II)

• aree boscate collinari e versanti costieri di cui all’art.160 (Capo VI del presente titolo).

2. Condizione per l’istallazione è l’iscrizione alla CCIAA dell’imprenditore agricolo e l’impegno per sé e per i suoi aventi causa e successori, mediante sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo, alla rimozione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

3. L'installazione di manufatti ad uso agricolo di cui all’art. 70 comma 3 L.R. 65/2014, è consentita solo nel caso in cui nel fondo dove opera l’imprenditore agricolo non esistano altri manufatti comunque utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze esistenti, non utilizzabili allo scopo, vengano rimosse.

4. I manufatti aziendali temporanei di cui all’art. 70 comma 1 L.R. 65/2014 devono essere realizzati con strutture leggere (quali legno, metallo, tela), avere funzione di supporto all’attività agricola aziendale, essere ubicati, ad eccezione delle serre, nelle vicinanze di un insediamento esistente, laddove presente, evitando la frammentazione del territorio agricolo e garantendo l’integrazione paesaggistica, nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio (corsi d’acqua, aree ripariali, viabilità poderale o vicinale, terrazzamenti, vegetazione, aree boscate etc.), senza interferire con visuali panoramiche.

5. Le serre devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal D.P.G.R. 63/R/2016, con componenti in tutto o in parte trasparenti atte a consentire il passaggio della luce e a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici.

6. I manufatti temporanei e le serre devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 63/R/2016.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05