Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 136 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale

1. Sugli edifici con destinazione d’uso agricola esistenti, ai sensi dell’art. 71, comma 1, della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RC ristrutturazione edilizia conservativa;

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele, per un’altezza massima del manufatto ricostruito di mt. 7

• IP interventi pertinenziali di cui all’articolo 135, comma 2, lettera e) della L.R. 65/2014) consentiti esclusivamente in relazione a manufatti esistenti con destinazione d’uso abitativo rurale

• interventi di ripristino di edifici o parti di esso, crollati o demoliti con le condizioni e modalità di cui all’art.25 (disciplina degli edifici diruti) delle presenti Norme

• interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art 135 comma 2 lettera a) e art. 136 comma 1 lettera b);

• interventi di cui all’art 71 comma 1 bis e comma 2

2. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all’art. 134, comma 1, let. m), della L.R. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui di cui agli artt. 128 e 129 delle presenti Norme;

3. Sono altresì consentiti nell’intero territorio rurale:

• gli interventi di addizione volumetrica di cui all’art. 71, comma 1bis, della L.R. 65/2014

• gli interventi di cui all’art. 71, comma 2, della L.R. 65/2014, consistenti nel trasferimento di volumetrie, per un massimo di SE di 70 mq.

4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 possono comportare incremento del numero delle unità residenziali immobiliari, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola, e comunque nel rispetto della SE minima di 80 mq per ogni unità abitativa.

5. Si definiscono fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti nel territorio rurale ad eccezione degli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano prima dell’entrata in vigore della L.R. n.10/1979 e degli immobili per i quali sia stata autorizzata una destinazione d’uso diversa da quella agricola così come risultante da atti/titoli abilitativi edilizi.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05