Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 138 Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo mediante programma aziendale

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi stabiliti al successivo comma 2, gli interventi di nuova edificazione di cui all’art. 73, comma 2, della L.R. 65/2014, per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo ad opera dell’Imprenditore Agricolo Professionale mediante programma aziendale, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e del comma 5 dell’articolo precedente, sono subordinati alla sussistenza dei requisiti minimi definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e del comma 5 dell’articolo precedente sono ammessi con le seguenti specifiche:

• l’edilizia rurale di nuova realizzazione deve essere qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo paesaggistico di riferimento, tenendo comunque presenti le esigenze e le compatibilità produttive delle aziende a cui è destinata

• gli interventi devono favorire i criteri della bioedilizia, del risparmio energetico, nonché dell’utilizzazione delle energie rinnovabili

• la localizzazione dei nuovi edifici per abitazione deve rispettare i caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico e deve favorire l’avvicinamento o l’aggregazione agli edifici esistenti evitando, per quanto possibile, la realizzazione isolata nel territorio

• le unità abitative, derivanti da nuova edificazione o da trasformazioni di annessi agricoli esistenti devono comunque avere una dimensione massima di 110 mq di superficie abitabile o agibile (Sua).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05