Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 139 Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi, come definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, gli interventi di nuova edificazione di annessi rurali di cui all’art. 73, comma 4, della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • a) i manufatti a servizio delle attività zootecniche e cinotecniche devono essere realizzati coerentemente con quanto previsto al successivo art. 144 (nuove attività zootecniche e cinotecniche)
  • b) deve essere fornita dimostrazione che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze e alla capacità produttiva dell’azienda agricola.
  • c) devono essere utilizzati materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, applicando ove possibile i criteri della bio-edilizia ed il perseguimento del risparmio energetico, noncheé l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili.
Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05