Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 140 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. 65/2014 e all’art. 6, comma 2, del DPGR 63/R/2016, necessari all’attività dell’azienda agricola che non raggiunge i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale, è consentita per i fondi sprovvisti di annessi agricoli sulla base dei dimensionamenti stabiliti nella seguente tabella:

Coltura Mq min Magazzino mq Macchine attrezzi mq Laboratorio trasformazione confezionamento (2) Cantina (4) / Frantoio (5) Punto vendita Cucina / Spogliatoi / Servizio igienico (3)
ortoflorovivaistiche specializzate pieno 5000 30 30 30 15 25
campo e protetta
vigneto specializzato 12.000 50 40 80 15 25
frutteto specializzato 12.000 50 40 30 15 25
oliveto 15.000 25 25 80 15 25
seminativo 25.000 20 20 15 15

(2) deve essere trasformato almeno il 70 % della PLV della coltivazione (dimostrazione fiscale)

(3) ammessi solo in caso di assunzione OTI (operaio a tempo indeterminato) / OTD (operaio a tempo determinato) per almeno 104 giornate totali anno

(4) cantina ammessa con oltre 2,5 ha di vigneto

(5) frantoio aziendale ammesso con oltre 3 ha di oliveto

2. La realizzazione degli annessi agricoli di cui trattasi è soggetta a permesso di costruire. La relativa istanza contiene:

• relazione agronomica atta a dimostrare l’idoneità e il dimensionamento della soluzione proposta in rapporto alle attività aziendali programmate;

• descrizione dettagliata delle caratteristiche morfo-tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso, accompagnata da studi di inserimento paesaggistico, che evidenzino la compatibilità dell’intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto rurale di riferimento;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina di cui al presente Titolo ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di territorio rurale;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla normativa igienico-sanitaria, al benessere animale e altre norme di settore se esistenti;

Il rilascio del permesso a costruire è soggetto alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.

3. Il dimensionamento dell’annesso agricolo, di cui alla tabella del presente articolo, potrà essere determinato solo in funzione di una coltura.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05