Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 141 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. 65/2014 e all’art. 6, comma 4, del DPGR 63/R/2016, è consentita esclusivamente alle aziende agricole in attività ed iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che mantengano in produzione una superficie agraria utilizzabile (Sau) come da tabella seguente e che esercitino in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • b) acquacoltura;
  • c) cinotecnica;
  • d) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • e) allevamento di equidi.
ATTIVITA' SUP FONDIARIA MINIMA MQ
cinotecnica 5000
acquacoltura 5.000
allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori (1) 5.000
allevamento di equidi 10.000
(1) per allevamento api mq. 1.000
Le strutture di allevamento sono dimensionate in base alla normativa in materia di benessere animale

La realizzazione degli annessi di cui trattasi è consentita nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

  • - corridoi fluviali, perifluviali e aree umide di cui all’art. 40 delle presenti Norme

2. Le dimensioni massime degli annessi realizzabili sono stabilite in funzione delle diverse attività colturali come di seguito indicato:

DIMENSIONAMENTO ANNESSI AGRICOLI (superficie massima indipendente dal numero di capi) magazzino macchine attrezzature fienile
cinotecnica 20 20 x
allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori 50 20 x
allevamento di equidi 40 40 40
acquacoltura da definire in base al progetto da definire in base al progetto x

3.La realizzazione degli annessi agricoli di cui trattasi è soggetta a permesso di costruire, senza necessità di previa approvazione di un P.A.P.M.A.A.. La relativa istanza contiene:

• relazione zootenica agronomica atta a dimostrare l’idoneità e il dimensionamento della soluzione proposta in rapporto alle attività aziendali programmate;

• descrizione dettagliata delle caratteristiche morfo-tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso, accompagnata da studi di inserimento paesaggistico, che evidenzino la compatibilità dell’intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto rurale di riferimento;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina di cui al presente Titolo ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di territorio rurale;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla normativa igienico-sanitaria, al benessere animale e altre norme di settore se esistenti.

Il rilascio del permesso a costruire è soggetta alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.

3. La destinazione d’uso agricola degli annessi agricoli di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola abusivamente realizzato, anche in assenza di opere edilizie, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

4. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo II delle presenti Norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05