Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 143 Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il Programma aziendale assume valore di piano attuativo quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni ai sensi dell’ art. 74 comma 13, nonché quando comporti perdita della destinazione agricola di edifici rurali per SE pari o superiore a mq. 300 per le abitazioni e 500 mq per gli annessi agricoli costruiti anteriormente al 15.04.2007.

2. Il Programma aziendale assume altresì valore di piano attuativo quando comporta la realizzazione o comunque prevede interventi interessanti volumi complessivi superiori a 5000 mc.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2 che precedono detti strumenti attuativi dovranno essere corredati da: elaborati descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell’integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d’uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere, in applicazione di quanto stabilito al precedente art. 54.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05