Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 144 Nuove attività zootecniche e cinotecniche

1. La realizzazione di nuove attività zootecniche, salvo piccoli allevamenti di avicunicoli per consumo familiare, non è mai ammessa all’interno delle seguenti fasce di rispetto:

  • a) 250 mt dai centri abitati, da insediamenti turistici e da attrezzature di interesse collettivo
  • b) 150 mt da abitazioni e case sparse
  • c) 50 mt da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche.

2. Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL, e prodotta specifica relazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05