Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 144 Nuove attività zootecniche e cinotecniche
1. La realizzazione di nuove attività zootecniche, salvo piccoli allevamenti di avicunicoli per consumo familiare, non è mai ammessa all’interno delle seguenti fasce di rispetto:
- a) 250 mt dai centri abitati, da insediamenti turistici e da attrezzature di interesse collettivo
- b) 150 mt da abitazioni e case sparse
- c) 50 mt da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche.
2. Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL, e prodotta specifica relazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente.