Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 145 Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche

1. Con riferimento alle diverse fattispecie contemplate dalla L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano Operativo individua le seguenti tipologie di serre:

TIPOLOGIA SERRA RIFERIMENTO NORMATIVO - L.R.65/2014 (1) PAPMAA REGIME AMMINISTRATIVO (1)
serre temporanee e serre con copertura stagionale con altezza < 1,00 mt. art. 137, comma 1, lett.e), punto 7 NO Opere prive di rilevanza edilizia
serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura. art. 136, comma 1, lett. e) NO Attività edilizia libera
Serre aziendali aventi le medesime caratteristiche dei manufatti temporanei di cui all'art. 70, c.1 (tempo massimo 2 anni) art. 70, comma 1
art. 136, comma 2, lett. f)
NO Comunicazione inizio lavori (CIL)
Serre aziendali semi-permanenti periodo di installazione oltre 2 anni art. 70, comma 3, lett. a)
art. 134, comma 2
NO S.C.I.A. Alternativa a P.d.C. con impegno
Serre aziendali - stabili - semi-permanenti - periodo di installazioneoltre due anni art. 70, comma 3, lett. b)
art. 134, comma 1, lett. a)
NO P.d.C. con impegno alla rimozione
Serre aziendali fisse permanenti art. 73, commi 1 e 4, lett. a)
art. 134, comma 1, lett. a)
SI P.d.C.

(1) Per quanto concerne i riferimenti normativi e il regime amministrativo viene comunque fatto riferimento alla L.R. 65/2014 e successive mm.ii.

2. La costruzione di serre fisse con coltivazione a terra e fuori terra è ammessa nelle seguenti zone agricole:

• aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E.1) di cui all’art. 155.

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2) di cui all’art. 156

• aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari a media/elevata dotazione ecologica (E.3)

3. Per la realizzazione delle serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra.

4. Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in tutto il territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05