Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 145 Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche
1. Con riferimento alle diverse fattispecie contemplate dalla L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano Operativo individua le seguenti tipologie di serre:
TIPOLOGIA SERRA | RIFERIMENTO NORMATIVO - L.R.65/2014 (1) | PAPMAA | REGIME AMMINISTRATIVO (1) |
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serre temporanee e serre con copertura stagionale con altezza < 1,00 mt. | art. 137, comma 1, lett.e), punto 7 | NO | Opere prive di rilevanza edilizia |
serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura. | art. 136, comma 1, lett. e) | NO | Attività edilizia libera |
Serre aziendali aventi le medesime caratteristiche dei manufatti temporanei di cui all'art. 70, c.1 (tempo massimo 2 anni) | art. 70, comma 1 art. 136, comma 2, lett. f) |
NO | Comunicazione inizio lavori (CIL) |
Serre aziendali semi-permanenti periodo di installazione oltre 2 anni | art. 70, comma 3, lett. a) art. 134, comma 2 |
NO | S.C.I.A. Alternativa a P.d.C. con impegno |
Serre aziendali - stabili - semi-permanenti - periodo di installazioneoltre due anni | art. 70, comma 3, lett. b) art. 134, comma 1, lett. a) |
NO | P.d.C. con impegno alla rimozione |
Serre aziendali fisse permanenti | art. 73, commi 1 e 4, lett. a) art. 134, comma 1, lett. a) |
SI | P.d.C. |
(1) Per quanto concerne i riferimenti normativi e il regime amministrativo viene comunque fatto riferimento alla L.R. 65/2014 e successive mm.ii.
2. La costruzione di serre fisse con coltivazione a terra e fuori terra è ammessa nelle seguenti zone agricole:
• aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E.1) di cui all’art. 155.
• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2) di cui all’art. 156
• aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari a media/elevata dotazione ecologica (E.3)
3. Per la realizzazione delle serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra.
4. Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in tutto il territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree:
• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.