Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 146 Manufatti per l’agricoltura amatoriale

1. La realizzazione dei manufatti amatoriali di cui all’art. 78 della L.R. 65/2014 e art. 12 del DPGR 63/R è consentita nell’intero territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree agricole e nel rispetto della presente disciplina:

• Aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E1)

• Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E.6)

2. Per le aree agricole ricomprese nell’ambito di operatività del vigente Piano Attuativo denominato “Piano di riqualificazione Orti e Nuovi orti urbani”, che il Piano Operativo conferma, la realizzazione dei manufatti dovrà attuarsi nel rispetto ed in applicazione della relativa disciplina fino alla decorrenza del relativo termine di efficacia. Alla scadenza del PA si applicherà la disciplina delle presenti Norme.

3. La realizzazione di nuovi manufatti è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata, con qualsiasi forma di associazione prevista dalla normativa vigente.

4. I manufatti per l’attività agricola amatoriale sono dimensionati in applicazione dei seguenti criteri, in funzione dell’estensione delle superfici fondiarie ed in ragione delle aree agricole di appartenenza come indicato nelle seguenti tabelle:

ZONE E2 - E3
INDIVIDUALE ASSOCIATA
ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI
Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) Tipologia colturale Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq) Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq)
Fino a 1.500 Coltivazioni miste / / 10 5
1.501 – 3.000 (1) Coltivazioni miste 10 5 20 10
Maggiore di 3.000 (2) Coltivazioni miste 20 10 25 15
ZONE E4 - E5
INDIVIDUALE ASSOCIATA
ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI
Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) Tipologia colturale Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq) Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq)
Fino a 1.500 Coltivazioni miste / / 10 5
1.501 – 5.000 (1) Coltivazioni miste / / 20 10
Maggiore di 5.000 (2) Coltivazioni miste 20 10 25 15

(1) La costruzione dell’annesso per la gestione individuale è concessa solo in caso di ricomposizione fondiaria attraverso acquisizione in capo a unico soggetto in un buffer con raggio di un 1 km a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

(2) In caso di forme associate con un numero di partecipanti superiore a tre le dimensioni sono incrementate di 3 mq per l’annesso e di 1,5 mq per le superfici complementari per ogni partecipante, fino ad una dimensione massima di 60 mq per gli annessi e di 30 mq per le superfici complementari.

Possibile realizzazione di servizio igienico

5. Nelle fattispecie indicate nella sopra riportata tabella è consentita la realizzazione di servizi igienici , al cui è SE è ricompresa nel dimensionamento dell’annesso laddove consentito.

6. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2, le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi agricoli amatoriale di cui al presente articolo saranno disciplinati nel dettaglio dal Regolamento Edilizio comunale.

7. Per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo deve essere sottoscritto atto unilaterale d’obbligo con i seguenti contenuti:

• mantenimento della coltivazione dei terreni;

• mantenimento delle medesime superfici che hanno consentito la realizzazione del manufatto;

• divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile per il raggiungimento del manufatto;

• in caso di compravendita del terreno l’acquirente subentra negli obblighi previsti dall’atto unilaterale vigente;

• impegno alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e della viabilità di accesso all’area;

• impegno alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell’attività agricola amatoriale, salvo la conversione in attività imprenditoriale agricola;

• mantenimento del manufatto per l’uso agricolo amatoriale.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05