Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 147 Manufatti per il ricovero di animali domestici da cortile

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui alla seguente tabella, solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo, ad esclusione dei seguenti ambiti:

- corridoi fluviali, perifluviali e zone umide di cui all'art. 40 delle presenti Norme

MANUFATTI RICOVERO ANIMALI DOMESTICI E DA AFFEZIONE
Dimensioni fondo (mq) Parametri dimensionali SUL e SC (mq)
501 - 1500 8
1501 - 5000 12
5001 - 10000 16

2. Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale in conformità alla normativa vigente.

3. La realizzazione di tali manufatti rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche Norme relative alle divere aree agricole (Titolo VI);

- devono essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non possono in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse;

- i manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, e potranno avere una recinzione a rete a maglia sciolta. Il piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte fatte salve soluzioni diverse prescritte da norme di carattere igienico-sanitario.

- è vietato l'uso di lamiera e materiali plastici; non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici, e di smaltimento.

- al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05