Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 148 Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria

1. Gli appostamenti fissi, di cui all’art. 34, comma 6 bis della L.R. 3/1994, sono ammessi in tutto il territorio rurale, purché autorizzati dall’ente competente e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi
  • b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o

con strutture tubolari che non si configurino come nuove volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione

  • c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione
  • d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. I manufatti finalizzati al ritrovo e all’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale per esigenze venatorie di cui all’art. 34 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 3/1994, non sono ammessi nessun ambito del territorio rurale

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05