Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 148 Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria
1. Gli appostamenti fissi, di cui all’art. 34, comma 6 bis della L.R. 3/1994, sono ammessi in tutto il territorio rurale, purché autorizzati dall’ente competente e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi
- b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o
con strutture tubolari che non si configurino come nuove volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione
- c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione
- d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
2. I manufatti finalizzati al ritrovo e all’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale per esigenze venatorie di cui all’art. 34 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 3/1994, non sono ammessi nessun ambito del territorio rurale