Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 149 Attività ludico-sportive in territorio rurale

1. Nel territorio rurale, limitatamente alle Aree agricole E.2. E.3 di cui agli artt. 156 e 157 delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di manufatti in legno, della dimensione massima di mq. 20, a supporto di attività di tipo ludico-sportive e per il tempo libero all’aria aperta che, a titolo puramente esemplificativo, si intendono: agility dog, parchi avventura e percorsi vita, tiro con l’arco, attività di pesca in specchi d’acqua naturali o artificiali, noleggio biciclette, trekking e mtb, ecc.

2. L’installazione dei manufatti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non dovrà comunque comportare alterazioni morfologiche nè realizzazione di nuova viabilità e dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II (disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale), del Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali), nonché del presente Titolo (Disciplina del territorio rurale).

3. L’installazione dei manufatti di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di atto d’obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l’utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05