Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 150 Interventi sugli edifici con destinazione non agricola in territorio rurale

1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola esistenti, e quelli oggetto di deruralizzazione ai sensi dell’art. 152, con esclusione degli edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale per i quali si applica la disciplina di cui all’art. 34 delle presenti Norme, sono consentiti ai sensi dell’art. 79 della L.R. 65/2014:

A1) Sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC -ristrutturazione edilizia conservativa

• IP. 1, IP.2, IP.3 di cui all’art. 23 delle presenti Norme

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• AV addizioni volumetriche, senza mutamento di destinazione o frazionamento, esclusivamente per unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico-ricettivo, direzionale e servizi: 20 % della SE esistente, per un massimo aggiuntivo di mq 30

• Piscine e impianti sportivi con le modalità di cui all’art. 127 (piscine e impianti sportivi ad uso privato nel territorio rurale)

• sulle consistenze edilizie esistenti con destinazione industriale-artigianale alla data di adozione del Piano Operativo è consentita la realizzazione di nuova SE internamente alla sagoma dell’edificio, anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, nei limiti del 10% della SE esistente, e senza mutamento della destinazione d’uso.

2. Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 79, comma 3) della L.R. 65/2014 senza incremento di volume/SE, al fine di rendere idonei gli edifici esistenti alle esigenze connesse all’attività venatoria di cui alla L.R. 3/1994.

3. Disciplina delle funzioni:

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub-categorie funzionali:

• residenziale (R) per edifici derivanti da condono edilizio e per edifici ricadenti nelle aree agricole periurbane ad elevate parcellizzazione fondiaria (E2)

• Industriale e artigianale fatta eccezione per (I.4) laboratori, officine, (I.10) produzione di software, (I.11) servizi alla persona

• commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari e non (CD.2 e CD.2.1), commercio non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5), magazzini e locali di deposito(CD.6);

• servizi ospedalieri e di assistenza privata (D2), autorimesse, garage e parcheggi privati (D.9)

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05