Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 152 Interventi di deruralizzazione

1. E’ consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali purché siano salvaguardati caratteri dell’edilizia storica e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli art. 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia (REC, RF, RNF) di manufatti agricoli comportanti mutamento della destinazione agricola non possono determinare incremento della SE legittimamente esistente.

3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono comportare la realizzazione di unità abitative con SE non inferiore a 80 mq per ciascuna unità.

4. Le unità abitative conseguenti a deruralizzazione devono prevedere uno spazio accessorio per rimessaggio attrezzi agricoli di superficie non inferiore ai 10 mq, non computabili quale superficie minima residenziale ai fini del comma precedente.

5. La deruralizzazione dell’immobile è soggetta all’individuazione di una pertinenza minima con le modalità di cui al successivo articolo.

6. Qualora l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per SE pari o superiore a mq. 300 per le abitazioni e 500 mq per gli annessi agricoli costruiti anteriormente al 15.04.2007, il mutamento è soggetto a Programma Aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, a Piano di Recupero.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05