Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 154 Sistemazioni agricole ambientali a scomputo di “Oneri Verdi”

1. In caso di deruralizzazioni di immobili con pertinenza superiore ad 1 ettaro si considerano interventi di sistemazione ambientale di cui all’art. 83 della L.R. 65/2014, gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale tesi a:

- eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesistico ed ambientale

- ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti (compresa viabilità rurale/poderale)

- preservare la risorsa idrica del suolo

- impiantare specie vegetali autoctone o naturalizzate e salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti

- salvaguardare e ripristinare strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo, nonché sistemazioni arboree di pregio esistenti nelle aree di pertinenza

- ottimizzare l’inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente

- realizzare e/ ripristinare sistemazioni agrarie congruente con il contesto (quali terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, ecc.)

- migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o con gli organismi di gestone delle zone a divieto di caccia (riserve naturali, zone di ripopolamento e cattura).

2. Gli interventi inerenti le aree boscate devono essere subordinati alla predisposizione di apposita relazione atta a dimostrare la sostenibilità colturale, idrogeologica, paesaggistica ed ambientale di quanto previsto.

3. Le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico forestale devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica.

4. Gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definita in convenzione gravano sull’intera porzione di terreno correlata al mutamento della destinazione d’uso agricola dell’immobile.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05