Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 156 Aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E2)

1. Le aree agricole perirubane, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche di cui all’art. 145

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05