Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 158 Aree agricole pedecollinari con elevata dotazione ecologica (E4)

1. Le aree agricole pedecollinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva;

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05