Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 159 Aree agricole collinari (E5)

1. Le aree agricole collinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale, di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale, di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale, di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05