Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 160 Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E6)

1. Le aree boscate collinari e dei versanti costieri, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148;

• interventi di recupero a fini produttivi dei paesaggi rurali storici di cui all’art. 41 interessati da processi di forestazione e rinaturalizzazione ai sensi dell’art. 80 bis del D.P.G.R. 48/R 2003 e s.m.i..

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• gli interventi sulle formazioni forestali devono essere finalizzati al miglioramento della maturità e qualità ecologica dei boschi di latifoglie, al controllo degli incendi e al contenimento dei danni provocati da fitopatologie;

• nell’ambito degli interventi ammessi dalla L.R. 39/2000 e ss. mm. ii. (legge forestale della Toscana), è da preferire l’applicazione di tecniche di selvicoltura naturalistica finalizzate ad un miglioramento della sostenibilità dell’utilizzo del ceduo e al contenimento dell'invasione delle specie forestali aliene;

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;

• per le aree di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 , in loc. Calafuria, si dovranno rispettare le specifiche direttive e prescrizioni del PIT/PPR contenute nell’elaborato Disciplina dei Beni Paesaggistici, Appendice delle presenti Norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05