Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 161 Nuclei rurali
1. I nuclei rurali di cui all’art. 65 della L.R.T.65/2014, individuati negli elaborati cartografici relativi alla “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” in scala 1: 2.000, sono nuclei edificati e insediamenti in relazione morfologica, insediativa con il contesto rurale, ancorchè solo marginalmente correlati con l’organizzazione produttiva agroforestale del territorio.
2. Disciplina degli interventi:
A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:
• MO manutenzione ordinaria
• MS manutenzione straordinaria
• RRC restauro e risanamento conservativo
• REC ristrutturazione edilizia conservativa
A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:
• MO manutenzione ordinaria
• MS manutenzione straordinaria
• RRC restauro e risanamento conservativo
• REC ristrutturazione edilizia conservativa
• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele
A.3) interventi consentiti sull’edificato storico e di recente formazione, ad esclusione delle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto presente alla data di adozione del Piano Operativo:
• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:
• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata
• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti
• mantenimento della composizione architettonica della facciata in sintonia l’edificato caratterizzante il nucleo rurale
• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto
• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;
• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 10% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata.
B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali
• MO manutenzione ordinaria
• MS manutenzione straordinaria
• RRC restauro e risanamento conservativo
• REC ristrutturazione edilizia conservativa
• IP.1, IP.2, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati quali edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniali di cui all’art. 34 delle presenti Norme.
3. Prescrizioni comuni agli interventi:
• devono essere tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici;
• deve essere rispettato il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, preferibilmente realizzando gli interventi in contiguità all’esistente, con conseguente contenimento del consumo di suolo;
• devono essere privilegiate, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;
• devono essere adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento
• mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.
• devono essere preservate le tessiture e le sistemazioni agrarie laddove esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenere il ruolo di cintura rurale e l’elevato valore paesaggistico;
• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;
• non è consentito realizzare frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), nonché interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario;
4. Disciplina delle funzioni
Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:
• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);
• (CD.2 e CD2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non, (CD.5) commercio non alimentare a grande fabbisogno di superficie, (CD.6) magazzini e locali di deposito
• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata, autorimesse, garage e parcheggi privati (D.9)
• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;
• E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso in residenziale di unità immobiliari con destinazione d’suo in atto commerciale al dettaglio e/o direzionale poste al piano terra degli edifici