Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 164 Insediamenti produttivi-artigianali (TRp)

1. Gli insediamenti produttivi-artigianali esistenti nel territorio rurale, sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”; per tali insediamenti, prevalentemente connotati da condizioni di degrado e da funzioni produttive incongrue rispetto al contesto di riferimento, il PO persegue l’obiettivo della riqualificazione ambientale ed estetico-percettiva e la progressiva riconversione e ristrutturazione per funzioni compatibili con il contesto rurale.

2. Disciplina degli interventi:

A) per gli edifici e impianti produttivi esistenti sono consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• al fine di permettere lo svolgimento delle attività produttive in essere sono altresì consentiti tutti gli interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

B) nel caso di delocalizzazione e/o cessazione dell’attività produttiva in essere sono consentiti:

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• SE sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 20% della SC esistente;

• Incremento fino al 20 % della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 8 mt.;

• Superficie permeabile minima 30% (riferita alla ST)

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• l’intervento è subordinato alla presentazione di progetto unitario convenzionato, nel caso di interventi che interessino superficie territoriale superiore a 3.000 mq.; detti strumenti attuativi dovranno essere corredati da: elaborati descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell’integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d’uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere, in applicazione di quanto stabilito al precedente art. 54.

• sono in ogni tempo ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi e degli impianti esistenti, con riqualificazione ambientale del sito, mediante rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali

• Industriale e artigianale (I) fatta eccezione per (I.4) laboratori, officine, (I.10) produzione di software, (I.11) servizi alla persona;

• Commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non (CD.2), esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5) impianti distruzione carburanti (CD.7), farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari (CD.8);

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05