Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 165 Aree per campeggi (TRc)

1. Le aree per campeggi sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”

2. Disciplina degli interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• Altezza massima consentita: 4 mt;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, fermo restano il limite dell’altezza massima di 4 mt;

• SE sostituzione edilizia e nuova costruzione NE nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 30% della SC esistente;

• Incremento fino al 30 % della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 4 mt.;

• Gli interventi di SE e NE sono esclusivamente finalizzati al miglioramento qualitativo dei servizi e dell’offerta ricettiva del campeggio esistente;

• Tutti gli interventi dovranno comunque osservare i criteri e le disposizioni per la qualità nel territorio rurale di cui al Capo I del presente Titolo nonchè la vigente normativa di settore.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenza (R)

• Industriale e artigianale (I);

• Direzionale e servizi (D)

• Commerciale al dettaglio (CD) fatta eccezione per attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05