Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 166 Insediamenti sportivi, ludico-ricreativi e per servizi (TRs)
1. Gli insediamenti sportivi, ludico-ricreativi sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.
2. Disciplina degli interventi:
• MO manutenzione ordinaria
• MS manutenzione straordinaria
• RRC restauro e risanamento conservativo
• REC ristrutturazione edilizia conservativa
• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:
• Altezza massima consentita: 4 mt;
• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, fermo restando il limite dell’altezza massima di 4 mt;
• SE sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
• Incremento fino al 10% della SC esistente;
• Incremento fino al 10% della SE esistente;
• Altezza massima consentita: 4 mt.;
• È altresì ammissibile la realizzazione di nuove attrezzature e dotazioni per la pratica sportiva all’aperto e/o l’adeguamento delle attrezzature esistenti (quali campi da tennis, calcetto, tiro con l’arco, piste bici-cross, ecc.) purchè non comportanti impermeabilizzazione del suolo e alterazioni significative della morfologia delle aree interessate;
• In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere collocate nelle aree di cui al presente articolo, strutture/o installazione in materiali leggeri, o comunque adottando soluzioni costruttive reversibili e di facile rimozione, orientate alla sostenibilità ambientale e alla migliore integrazione con il contesto paesaggistico, nel rispetto delle specifiche prescrizioni del piano paesaggistico regionale PIT/PPR; tali manufatti, nel loro complesso, non possono eccedere 30 mq. di SC (superficie coperta)
• Tutti gli interventi dovranno comunque osservare i criteri e le disposizioni per la qualità nel territorio rurale di cui al Capo I del presente Titolo nonchè la vigente normativa di settore.
3. Disciplina delle funzioni
Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:
• Residenza (R)
• Industriale e artigianale (I);
• Direzionale e servizi (D) fatta eccezione per le sotto categorie: servizi per la cura della persona (D.6), servizi di ospitalità temporanea (D.7), servizi privati di interesse sociale (D.8), pensionati per animali domestici (D.10)
• Commerciale al dettaglio (CD) fatta eccezione per attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)
• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)