Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 167 Siti estrattivi dismessi (TRse)

1. I siti estrattivi dismessi, corrispondenti a siti inattivi così come individuati dal Piano Regionale Cave, sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. Tali aree, se pure sostanzialmente alterate nella morfologia originaria e in parte caratterizzate da forme di degrado, come documentato nell’elaborato “A1- Dossier Ricognizione Aree degradate” che è parte integrante del quadro conoscitivo del presente POC, sono comunque connotate da processi di rinaturalizzazione spontanea, così come risulta dalla ricognizione e caratterizzazione dei morfotipi ecosistemici operata dal Piano Strutturale.

2. Per tali aree, di titolarità pubblica e/o privata, il POC persegue l’obiettivo della progressiva rinaturalizzazione, del rispristino ambientale e della loro utilizzazione per attività e usi compatibili con i contesti di riferimento di pregio ambientale e paesaggistico.

3. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute ai Titoli II e IV delle presenti Norme, nonché la specifica disciplina della Riserva dei Monti Livornesi e delle aree contigue di cui all’art. 162 delle presenti Norme, nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

• attività ricreative, sportive e di somministrazione all’aperto;

• attività di servizio e supporto alla fruizione della Riserva delle colline Livornesi, e in generale delle aree boscate collinari e della costa, quali noleggio bici e altre dotazioni sportive, punti di sosta e accoglienza;

• attività agricole, aziendali o amatoriali;

• parcheggi a servizio di attività private e/o di uso pubblico.

4. Nelle aree di cui trattasi, per le finalità di cui al comma 3, sono consentiti i seguenti interventi:

• installazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili non comportanti creazione di superficie coperta (SC);

• piccoli manufatti in legno, di superficie coperta (Sc) max di 40 mq. e strutture ombreggianti, con struttura lignea e/o metallica e copertura in tela o elementi vegetali, con superficie coperta (Sc) max di 40 mq.; detti manufatti non devono determinare trasformazione permanente del suolo prevedendo modalità di assemblaggio tali da consentirne la facile rimozione;

• servizi igienici, ricompresi nel dimensionamento del manufatto di cui al precedente alinea;

• camminamenti e pedane in tavolato ligneo o altro materiale ecocompatibile;

• recinzioni in legno o rete a maglia sciolta;

• interventi finalizzati al ripristino ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dimessi, non comportanti attività di coltivazione e commercializzazione dei materiali di cava, da attuare con tecniche di ingegneria ambientale o comunque secondo quanto previsto dai rispettivi progetti di ripristino, laddove esistenti e approvati dai soggetti competenti;

• interventi finalizzati al mantenimento e al miglioramento dell'assetto geomorfologico esistente e alla conservazione e implementazione della copertura vegetale dei suoli.

5. Tutti gli interventi di cui al comma precedente non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e, laddove presenti, devono prevedere la depavimentazione di superfici impermeabili (quali asfalto o altre pavimentazioni).

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti si attuano mediante titolo edilizio diretto, se di titolarità privata, o progetto di opera pubblica anche mediante ricorso alle forme del PPP contemplate dall’ordinamento vigente. Il progetto degli interventi comportanti realizzazione di nuovi manufatti e recinzioni - nei limiti sopra specificati - ovvero di impianti di vegetazione arborea, è corredato da uno studio di inserimento paesaggistico esteso all’intera area disciplinata dal presente articolo, volto a garantire un’adeguata integrazione degli interventi nelle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico di riferimento, anche mediante la previsione di adeguate opere di mitigazione degli eventuali spazi destinati a parcheggio privato.

7. Per gli edifici e manufatti esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• Altezza massima consentita: 3 mt;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, fermo restando il limite dell’altezza massima di 3 mt;

• S sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 10% della SC esistente;

• Incremento fino al 10% della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 3 mt.;

8. Per il sito estrattivo dismesso di Monte La Poggia, è fatto salvo quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) rilasciata dai soggetti competenti. Al termine dell’efficacia di detta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui l’art. 20 delle presenti Norme (Attività e utilizzazioni in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo).

9. Per i siti estrattivi dismessi riconosciuti dal Piano Regionale Cave come siti per il reperimento di materiali ornamentali storici, recepiti dal Piano Strutturale come componente della I Invariante Strutturale di cui all’elaborato ST.05.A del PS, tutti gli interventi consentiti e disciplinati al presente articolo dovranno essere realizzati garantendo e non compromettendo il potenziale sfruttamento del giacimento.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05