Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 170 Aree non pianificate

1. Le Aree non pianificate sono le aree per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell’art. 95 della LR 65/2014;

2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nelle “schede normative e di indirizzo progettuale” per le Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato, nelle aree non pianificate, fermo restando l’attività edilizia libera, gli interventi ammessi sono i seguenti:

• manutenzione ordinaria (MO);

• manutenzione straordinaria (MS);

• restauro e di risanamento conservativo (RRC)

• interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro

• interventi di superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;

• interventi funzionali a dare applicazione alla disciplina degli usi temporanei e transitori di cui all’art. 32 delle presenti Norme.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono ammessi senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05