Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 173 Installazione di strutture per spettacoli viaggianti

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1. L’installazione di circhi equestri, luna park, e/o strutture temporanee consimili per spettacoli viaggianti o per attività di divertimento, è consentita, nel rispetto delle vigenti norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà comunale, di norma ricadenti nelle destinate a “Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale” di cui al Titolo V delle presenti Norme.

2. La localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le previsioni di cui ai Titoli II, IV delle presenti norme, con le norme regolamentari comunali, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel vigente “Piano comunale di classificazione acustica” e nel Piano di Protezione civile comunale.

3. L‘Amministrazione Comunale può comunque negare l’autorizzazione all’installazione ove l’area prescelta non sia dotata di idonea accessibilità veicolare e/o di adeguati spazi di parcheggio, in loco o nelle immediate vicinanze.

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Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05